Bollettino informativo 28 del 2021

Buongiorno e ben ritrovate/i,

Informiamo che mercoledì 8 settembre 2021, per festività locale, gli uffici sezionali rimarranno chiusi.

Lunedì 13 settembre alle ore 15:30 in sede, la ditta mediavoice di Roma effettuerà una presentazione del nuovo “Speaky facile”, un computer interamente a comandi vocali e di un telefono facilitato. Come già anticipato, la circostanza è adatta soprattutto a quanti non hanno dimestichezza con la tecnologia ma desiderano avvicinarsi ad essa fruendone dei benefici principali.
Caldeggiamo la Vs. presenza prenotandovi in segreteria; massimo 6 persone.
Speaky Facile
L’ausilio è dedicato a non vedenti, ipovedenti ed anziani.
Permette di accedere al mondo digitale anche se non si è esperti di tecnologia.
Speaky è facilissimo da usare: dotato di una tecnologia intelligente capace di ascoltare, capire ed eseguire i comandi, di rispondere erogando i servizi e i contenuti richiesti.
Si parla utilizzando un telecomando vocale dotato di uno speciale tasto, facilmente riconoscibile al tatto.
Speaky Facile è un ausilio completamente mutuabile dal Sistema Sanitario Nazionale un diritto per tutti i non vedenti o ipovedenti con una invalidità certificata.
Con Speaky facile si potrà andare in internet, leggere la posta elettronica, ascoltare musica da Youtube ed altro ancora.

Riportiamo di seguito un interessante intervento dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla nuova norma sulla documentazione da esibire per l’iva agevolata in caso di acquisti tecnici-informatici.
Non scade il certificato medico per fruire dell’Iva ridotta al 4%
Fisco Oggi del 03/09/2021
L’applicazione della norma di favore riguarda i portatori di handicap in situazione di gravità che vogliono acquistare ausili e protesi che agevolano la loro autonomia e integrazione.
ROMA. I certificati che attestano il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico acquistabile con Iva al 4% e la menomazione permanente del portatore di handicap in situazione di gravità non hanno scadenza; questo, a partire dal 4 maggio 2021 – data in cui è entrata in vigore la modifica dell’articolo 2, comma 2-bis del decreto MEF del 14 marzo 1998 – vale anche per il certificato rilasciato dal medico curante. Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 578 del 3 settembre 2021 data dall’Agenzia delle entrate
La richiesta di chiarimenti arriva da un contribuente portatore di handicap al 90% in situazione di gravità secondo quanto previsto dalla legge n. 104/1992 che dichiara di essere in possesso oltre alla prevista certificazione anche di un certificato rilasciato da un ortopedico della Asl attestante il carattere cronico delle sue menomazioni e in cui sono elencati i sussidi utili per la patologia riconosciuta.
Ogni volta che l’istante acquista materiale per cui è prevista l’applicazione dell’Iva al 4% il venditore chiede il certificato specialistico dell’Asl con validità non anteriore a dodici mesi.
La richiesta presentata dall’istante è proprio relativa alla validità di tale certificato che, a suo avviso, non deve essere rinnovato se da questo si evince la cronicità delle sue condizioni: andrà eventualmente integrato solo nel caso in cui sopraggiungano nuove patologie o siano disponibili nuovi ausili dovuti all’evoluzione tecnologica.
L’Agenzia delle entrate dà ragione al contribuente e specifica ulteriormente la validità sia del certificato rilasciato dal medico specialista della Asl sia quello redatto dal medico curante.
In particolare per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire dell’Iva al 4% l’articolo 2, comma 2 del citato decreto, nella formulazione in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che le persone con disabilità al momento dell’acquisto di ausili tecnici e informatici producano una copia del “certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata”, e nel caso in cui da tale certificato non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente il successivo comma 2-bis stabilisce che la certificazione da esibire al momento dell’acquisto possa essere redatta dal medico curante
Quindi, prosegue l’Agenzia, in seguito alle recenti modifiche normative, le certificazioni rilasciate dalla commissioni mediche integrate contengono anche i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto dei sussidi ma tale collegamento non è previsto nei certificati rilasciati dalla Asl che, di conseguenza, devono essere integrati attraverso una attestazione stilata dal medico curante.
Attenzione però tale eventualità vale solo per gli acquisti effettuati a far data dal 4 maggio 2021, giorno in cui è entrato in vigore il comma 2-bis dell’articolo 2 del citato decreto mentre nel caso in cui il verbale della commissione medica non contenga le indicazioni riguardanti il collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate all’articolo 2 del decreto 14 marzo 1998, è necessario esibire l’attestazione del medico specialista.
In considerazione, quindi, del quadro normativo e di prassi descritto l’Agenzia conclude che per entrambe le certificazioni mediche previste non esistono limiti temporali di scadenza.

Appuntamento ai prossimi comunicati, un saluto cordiale a voi tutti.
La redazione

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