testo della legge 104 del 1992

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.”
(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Nota bene:
quello che segue è il testo vigente dopo le ultime modifiche introdotte dalla
Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

1. Finalità. – 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da
minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le
prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni,
nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di
esclusione sociale della persona handicappata.

2. Principi generali. – 1. La presente legge detta i principi dell’ordinamento
in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona
handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della
Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
5.

3. Soggetti aventi diritto. – 1. E’ persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che
è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia
personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi,
residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le
relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

4. Accertamento dell’handicap. – 1. Gli accertamenti relativi alla
minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui
all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le
commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da
esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

5. Principi generali per i diritti della persona handicappata. – 1. La
rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la
realizzazione dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con
istituzioni pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con
il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali,
considerando la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti
partecipi e consapevoli della ricerca;
b) assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
c) garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle
tecniche attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata
nell’ambiete familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla
vita sociale;
d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di
carattere sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento,
anche in relazione alle possibilità di recupero e di integrazione della
persona handicappata nella società;
e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
f) assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di
maturazione e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o
constatare tempestivamente l’insorgenza della minorazione o per ridurre e
superare i danni della minorazione sopraggiunta;
g) attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi
rivolti alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona
handicappata, assicurando il coordinamento e l’integrazione con gli altri
servizi territoriali sulla base degli accordi di programma di cui all’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
h) garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno
psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare,
strumenti e sussidi tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per
il periodo indispensabile, interventi economici integrativi per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo;
i) promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni,
iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione,
per la prevenzione e per la cura degli handicap, la riabilitazione e
l’inserimento sociale di chi ne è colpito;
l) garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al
di fuori della circoscrizione territoriale;
m) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente
legge.

6. Prevenzione e diagnosi precoce. – 1. Gli interventi per la prevenzione e la
diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni si attuano nel quadro della
programmazione sanitaria di cui agli articoli 53 e 55 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 , e successive modificazioni.
2. Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 , e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e
successive modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase
preconcezionale, durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle
varie fasi di sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
b) l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
c) l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
d) i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
e) il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
f) l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
g) nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il
tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e
della fibrosi cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione
sono disciplinate con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi
dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Con tali
atti possono essere individuate altre forme di endocrinopatie e di errori
congeniti del metabolismo alle quali estendere l’indagine per tutta la
popolazione neonatale;
h) un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla
nascita anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido,
delle scuole materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o
l’insorgenza di patologie e di cause invalidanti e con controlli sul bambino
entro l’ottavo giorno, al trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di
vita e ogni due anni dal compimento del primo anno di vita. E’ istituito a tal
fine un libretto sanitario personale, con le caratteristiche di cui
all’articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su cui sono riportati i
risultati dei suddetti controlli ed ogni altra notizia sanitaria utile a
stabilire lo stato di salute del bambino;
i) gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo per
eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente di
vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici. 3. Lo
Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.

7. Cura e riabilitazione. – 1. La cura e la riabilitazione della persona
handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e
sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona
handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap,
coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario
nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona
handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a
domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere
diurno o residenziale di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l);
b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e
sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni. 2. Le regioni
assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti
sul territorio, in Italia e all’estero.

8. Inserimento ed integrazione sociale. – 1. L’inserimento e l’integrazione
sociale della persona handicappata si realizzano mediante:
a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo
familiare in cui è inserita;
b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o
permanente grave limitazione dell’autonomia personale;
c) interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati
e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano
i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il
diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento
alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati,
alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente
qualificato, docente e non docente;
e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi,
sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso
incentivi diversificati;
g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico
e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la
deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva
anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o
affidataria, un ambiente di vita adeguato;
l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che
abbiano assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue
non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei
centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere
l’attività educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.

9. Servizio di aiuto personale. – 1. Il servizio di aiuto personale, che può
essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o
permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile
attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme
di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di
integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e
socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera
aggiuntiva di:
a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza ai
sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di
prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una
formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina
dettata dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

10. Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità. – 1.
I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 ,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando
comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità
stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni
per la tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente
articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. (1)
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m)
del comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro
per l’integrazione scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi
collegiali della scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi
finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di
comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in
situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società cooperative e
organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38.
5. Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le
comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante
iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o
privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri
socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all’uso effettivo dell’immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione,
fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e
successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce
variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo per gli scopi
di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino
della originaria destinazione urbanistica dell’area.

(1) comma aggiunto dal primo articolo dalla legge 21 maggio 1998, n. 162

11. Soggiorno all’estero per cure. – 1. Nei casi in cui vengano concesse le
deroghe di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel
centro di altissima specializzazione estero non sia previsto il ricovero
ospedaliero per tutta la durata degli interventi autorizzati, il soggiorno
dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi o strutture collegate con
il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza ospedaliera ed è
rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
2. La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui
all’articolo 8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il
parere sul rimborso per i soggiorni collegati agli interventi autorizzati
dalle regioni sulla base di criteri fissati con atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, con il quale sono disciplinate anche le modalità della
corresponsione di acconti alle famiglie.

12. Diritto all’educazione e all’istruzione. – 1. Al bambino da 0 a 3 anni
handicappato è garantito l’inserimento negli asili nido.
2. E’ garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
3. L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle
relazioni e nella socializzazione.
4. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere
impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle
disabilità connesse all’handicap.
5. All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed
all’acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa
seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente,
con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori
delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale
insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell’insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in rilievo sia le
difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere
sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto
delle scelte culturali della persona handicappata.
6. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle
famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e
l’influenza esercitata dall’ambiente scolastico.
7. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono
svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e
coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833.
8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
9. Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite
l’educazione e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,
d’intesa con le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola
statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei
centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
accertata l’impossibilità della frequenza della scuola dell’obbligo per un
periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi,
attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione sulle attività
svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata ad
ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
10. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante
l’utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua
un periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.

13. Integrazione scolastica. – 1. L’integrazione scolastica della persona
handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e
grado e nelle università si realizza, fermo restando quanto previsto dalle
leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 1977, n. 517, e successive
modificazioni, anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubbici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle
rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d’intesa con i Ministri per gli affari sociali e della sanità,
sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma. Tali
accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e
verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione
individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e
attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì previsti i
requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini
della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma
restando la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo
esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri
specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
d) l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da
destinare alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di
studenti non udenti;
e) la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con
handicap.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie
locali possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del
funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine
di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l’integrazione,
nonché l’assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed
assistenti specializzati.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di
docenti specializzati.
4. I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono
determinati nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge in modo da assicurare un rapporto
almeno pari a quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque
entro i limiti delle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate
dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis).
6 – bis. Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti
sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le
convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi
servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del
proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui
al presente comma, nonché ai commi 5 e 5 -bis dell’articolo 16. (1 ter)

(1bis) Vedi, anche, il D.M. 9 luglio 1992.
(1 ter) Comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17

14. Modalità di attuazione dell’integrazione. – 1. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento del personale docente
per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n.
399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo
4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente
qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
b) all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche
aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola,
prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo
inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza
scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola,
consentendo il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età; nell’interesse dell’alunno, con
deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui
all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di
interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.
2. I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti
degli stanziamenti già preordinati in base alla legislazione vigente per la
definizione dei suddetti piani di studio, discipline facoltative, attinenti
all’integrazione degli alunni handicappati, determinate ai sensi dell’articolo
4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve essere
specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce,
nel qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività
didattica di sostegno.
3. La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti
già preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle
tabelle dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti
all’integrazione scolastica degli alunni handicappati. Il diploma di laurea
per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari di cui all’articolo 3,
comma 2, della citata legge n. 341 del 1990 costituisce titolo per
l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno solo se siano
stati sostenuti gli esami relativi, individuati come obbligatori per la
preparazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito della tabella
suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima legge n.
341 del 1990.
4. L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio
delle scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di
cui al comma 3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati
all’uopo convenzionati con le università, le quali disciplinano le modalità di
espletamento degli esami e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi
di specializzazione devono essere in possesso del diploma di laurea e del
diploma di specializzazione.
5. Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970 e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo
o non di ruolo specializzati. 7. Gli accordi di programma di cui all’articolo
13, comma 1, lettera a), possono prevedere lo svolgimento di corsi di
aggiornamento comuni per il personale delle scuole, delle unità sanitarie
locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero
individualizzati.

15. Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica. – 1. Presso ogni ufficio
scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un
ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della
scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli
enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati
dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a
livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei
criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura
in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da
insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di
collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di
collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la
conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui
agli articoli 13, 39 e 40, per l’impostazione e l’attuazione dei piani
educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente
all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al
Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il
presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della
verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli
artt. 13, 39 e 40 (2).

(2) Vedi, anche, il D.M. 26 giugno 1992.

16. Valutazione del rendimento e prove d’esame. – 1. Nella valutazione degli
alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati
particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano
state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
2. Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l’effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l’autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con
l’uso degli ausili loro necessari.
5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli
studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari
previa intesa con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di
tutorato di cui all’articolo 13, comma 6 -bis . É consentito, altresì, sia
l’impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap ,
sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di
tutorato specializzato. (2 bis)
5 – bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente
delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di
tutte le iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo. (2
ter)
(2 bis) comma così modificato dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.
(2 ter) comma aggiunto dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17.

17. Formazione professionale. – 1. Le regioni, in attuazione di quanto
previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma,
lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, realizzano
l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione
professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi
handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche
nell’ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo
conto dell’orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati
durante l’iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le
attrezzature necessarie.
2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono
essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti
programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all’addestramento
professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all’articolo
5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato
e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle
disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui
all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e
di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di
formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi,
sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

18. Integrazione lavorativa. – 1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta
dell’albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro,
di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di
volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e
l’integrazione lavorativa di persone handicappate.
2. Requisiti per l’iscrizione all’albo dei cui al comma 1, oltre a quelli
previsti dalle leggi regionali, sono:
a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del
codice civile;
b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e
di efficienza operativa.
3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell’albo di cui al comma 1.
4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province,
delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui
al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge (3).
5. L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per
accedere alle convenzioni di cui all’articolo 38. 6. Le regioni possono
provvedere con proprie leggi:
a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per
recarsi al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività
lavorative autonome;
b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione
delle persone handicappate.
(3) Il D.M. 30 novembre 1994 (G.U. 16 dicembre 1994, n. 293) ha stato
approvato lo schema-tipo di convenzione previsto dal presente articolo.

19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio. – 1. In attesa
dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio,
le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni, devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti
da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne
consente l’impiego in mansioni compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro,
la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità
lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo della minorazione fisica o
psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui
all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo
da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o
psicologiche.

20. Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni.
– 1. La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e
per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei
tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione
alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

21. Precedenza nell’assegnazione di sede. – 1. La persona handicappata con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o
ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda.

22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. – 1. Ai fini
dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.

23. Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e
ricreative. – 1. L’attività e la pratica delle discipline sportive sono
favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio
decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell’idoneità alla
pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti
in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli
impianti di propria competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle
strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge
9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle
persone handicappate.
4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla
visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei
lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
5. Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’articolo 5, primo comma,
della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina
persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura
dell’esercizio da uno a sei mesi.

24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. – 1. Tutte le
opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che
sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla
legge 9 gennaio 1989, n. 13 , e successive modificazioni, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e
successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29
giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti
da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 non possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle
autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti
in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche
può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
3. Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi degli articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, sono allegate una
documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel
rilasciare il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell’immobile o
all’intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all’articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
l’obbligo della dichiarazione del progettista, l’accertamento di conformità
alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche spetta all’Amministrazione competente, che ne dà atto in sede
di approvazione del progetto.
6. La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi
pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al
comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è
condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo
stato dell’immobile.
7. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al
pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità
e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità
siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista,
il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da
lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una
quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per
interventi di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere
architettoniche negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica
realizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi
urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di
percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti,
alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la
circolazione delle persone handicappate.
10. Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità
di investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti
finalizzati ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle
norme di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
11. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all’articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al
citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti
con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

25. Accesso alla informazione e alla comunicazione. – 1. Il Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti
elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia
anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature
complementari, nonché mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
2. All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la
concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative
atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di
programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di
decodificatori.

26. Mobilità e trasporti collettivi. – 1. Le regioni disciplinano le modalità
con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone
handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio,
usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di
trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
2. I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di
bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di
adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone
handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma
ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani
prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto
collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti
locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone
handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di
trasporto predisposti dai comuni.
4. Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui
autorizzati a favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli
interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture
edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all’Ente medesimo, attraverso
capitolati d’appalto formati sulla base dell’articolo 20 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di
autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente
alle finalità della presente legge.
6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei
prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i
capitolati d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della
presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro
sostituzione.

27. Trasporti individuali. – 1. A favore dei titolari di patente di guida
delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le
unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli
strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura
del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse
le parole: “, titolari di patente F” e dopo le parole: “capacità motorie,”
sono aggiunte le seguenti: “anche prodotti in serie,”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è
inserito il seguente:
“2-bis. Il beneficio della riduzione dell’aliquota relativa all’imposta sul
valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l’invalido non abbia
conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un
anno dalla data dell’acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi
l’invalido provvede al versamento della differenza tra l’imposta sul valore
aggiunto pagata e l’imposta relativa all’aliquota in vigore per il veicolo
acquistato.”
4. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito
dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da
due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal
Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della
presente legge.
5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della
sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 42.

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. – 1. I comuni
assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia
nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli
realizzati e gestiti da privati.
2. Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere
apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione
dei parcheggi di cui al comma 1.

29. Esercizio del diritto di voto. – 1. In occasione di consultazioni
elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da
facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.

2. Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per
il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di
cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati
impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.
L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore
può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul
certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta apposita annotazione dal
presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

30. Partecipazione. – 1. Le regioni per la redazione dei programmi di
promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme
di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

31. Riserva di alloggi. – 1 All’articolo 3, primo comma della Legge 5 agosto
1978, n. 457 e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
“r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di
contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari,
comunque denominati o trasformati, imprese, cooperative o loro consorzi per la
realizzazione con tipologia idonea o per l’adattamento di alloggi di edilizia
sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti
handicappati ovvero ai nuclei familiari assegnatari di abitazioni assistiti da
contributo pubblico, tra i cui componenti figurano persone handicappate in
situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.” (4)
[2. Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente
articolo, è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni,
agli Istituti autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro
consorzi indicati dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli
acquisti, mediante atto preliminare di vendita di alloggi realizzati con
finanziamenti pubblici e fruenti di contributo pubblico.] (5)
[3. Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità
indicate nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali,
assicurativi e bancari che realizzano interventi nel campo dell’edilizia
abitativa che ne facciano richiesta per l’adattamento di alloggi di loro
proprietà da concedere in locazione a persone handicappate ovvero ai nuclei
familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di
gravità o con ridotte o impedite capacità motorie.] (5)
[4. Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie
locali, i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni
anno, ogni informazione utile per la determinazione della quota di riserva di
cui alla citata lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5
agosto 1978, n. 457.] (5)

(4) La lettera r bis) è stata così modificata dall’articolo 2 comma 3 della
Legge 30 aprile 1999, n. 136
(5) I commi 2, 3, 4, sono stati abrogati dall’articolo 14, comma 2 della Legge
30 aprile 1999, n. 136

32. Agevolazioni fiscali. – [1. Le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità e menomazione,
per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il 5 o il 10 per cento
del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda che questo sia o meno
superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito complessivo del
contribuente che ha sostenuto gli oneri per sè o per le persone indicate
nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti chi
ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida
e il domicilio o la residenza del percipiente] (6).

(6) Abrogato dall’art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito
dall’articolo 1 comma 1 della legge 27 luglio 1994, n. 473

33. Agevolazioni. – [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità
accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui
all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il
bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.]
(7quinquies)
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di
lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del
periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di
minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo
grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da
contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione
che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a
tempo pieno. (7) (7bis)(7quater)
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
all’articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le
disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n.
1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903. (7quater)
5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o
privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo
grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro
più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo
consenso ad altra sede. (7bis)(7quater)
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere,
ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. (7bis)(7quater)
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli
affidatari di persone handicappate in situazione di gravità. (7ter)(7quater)

(7) L’art. 2, D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre
1993, n 423, ha fornito l’interpretazione autentica dell’espressione «hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile».
(7bis) I commi 3, 5 e 6 sono stati così modificati da ultimo dall’articolo 19
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7ter) Circa le disposizioni del presente articolo si veda anche l’articolo 20
della legge 8 marzo 2000, n. 53.
(7quater) Circa le misure introdotte dalla legge n. 53/2000 si veda la
circolare INPS 17 luglio 2000, n. 133
(7quinquies) Il primo comma dell’articolo 33 è stato abrogato dall’articolo 86
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Si veda ora l’articolo 33 del
decreto citato.

34. Protesi e ausili tecnici. – 1. Con decreto del Ministro della sanità da
emanare, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nella revisione e ridefinizione del
nomenclatore-tariffario delle protesi di cui al terzo comma dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono inseriti apparecchi e
attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano di compensare
le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.

35. Ricovero del minore handicappato. – 1. Nel caso di ricovero di una persona
handicappata di minore età presso un istituto anche a carattere sanitario,
pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato l’abbandono del minore, si
applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

36. Aggravamento delle sanzioni penali. – 1. Per i reati di cui agli articoli
519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non
colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice
penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora
l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla
metà.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la
costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione
alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

37. Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata. – 1.
Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro
della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di
sicurezza, nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di
custodia preventiva e di espiazione della pena.

38. Convenzioni. – 1. Per fornire i servizi di cui alla presente legge i
comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
unità sanitarie locali per la parte di loro competenza, si avvalgono delle
strutture e dei servizi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833. Possono inoltre avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute e
non riconosciute, di istituzioni private di assistenza non aventi scopo di
lucro e di cooperative, sempreché siano idonee per i livelli delle
prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
2. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che
intendano costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri
socioriabilitativi senza fini di lucro, possono erogare contributi che
consentano di realizzare tali iniziative per i fini previsti dal comma 1,
lettere h), i) e l) dell’articolo 8, previo controllo dell’adeguatezza dei
progetti e delle iniziative, in rapporto alle necessità dei soggetti ospiti,
secondo i principi della presente legge.

39. Compiti delle regioni. – 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti
delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali,
educativoformativi e riabilitativi nell’ambito del piano sanitario nazionale,
di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali
e formativo-culturali.
2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio (8):
a) a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle
prestazioni, nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica
integrativa di competenza dei comuni;
b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi
periferici dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture
prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa
a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività
di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro
interno;
c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca,
i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione
ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38,
le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di
apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e
tecnici;
e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di
inserimento ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la
rispondenza all’effettiva situazione di bisogno;
g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale;
h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli
incentivi e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la
loro effettiva finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone
handicappate;
i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
l) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o
associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci,
secondo modalità fissate dalle regioni medesime;
l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come
prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore
delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3,
comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche
della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui
all’articolo 9, all’istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e
di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1,
lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di
assistenza nell’ambito di programmi previamente concordati; (9)
l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione
dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali
della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di
realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta,
anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta,
con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia. (9)
(8) – comma così modificato dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n.
162.
(9) – lettera aggiunta dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

40. Compiti dei comuni. – 1. I comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali qualora le leggi
regionali attribuiscano loro la competenza, attuano gli interventi sociali e
sanitari previsti dalla presente legge nel quadro della normativa regionale,
mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di
riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del
1990 disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al
comma 1 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti
nell’ambito territoriale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i
rapporti con gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento
previste dallo statuto stesso.

41. Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato
nazionale per le politiche dell’handicap. – 1. Il Ministro per gli affari
sociali coordina l’attività delle Amministrazioni dello Stato competenti a
realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti di promozione di
politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell’attuazione della legislazione vigente in materia.
2. I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la
condizione delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il
Ministro per gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari
sociali è obbligatorio per i regolamenti e per gli atti di carattere generale
adottati in materia.
3. Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le
politiche dell’handicap.
4. Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo
presiede, dai Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per
le riforme istituzionali e gli affari regionali e per il coordinamento delle
politiche comunitarie. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della
presentazione al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
6. Il Comitato si avvale di:
a) tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418; (10)
b) tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato
dalla Lega delle autonomie locali;
c) cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre
1987, n. 476, che svolgano attività di promozione e tutela delle persone
handicappate e delle loro famiglie;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
7. Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate.
8. Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno,
presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di
attuazione delle politiche per l’handicap in Italia, nonché sugli indirizzi
che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri tutti i dati relativi agli interventi di
loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di
applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30
ottobre.
9. Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una
commissione permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell’interno, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui uno del Dipartimento per gli
affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari regionali, uno del
Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta dal
responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza
età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.

(10) La Corte costituzionale, con sentenza 21-29 ottobre 1992, n. 406 (G.U. 4
novembre 1992, n. 46 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 41, sesto comma, nella parte in cui, con riguardo
alla lettera a), prevede che il Comitato “si avvale di”, anziché “è composto
da”.

Art. 41-bis. Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap. – I. Il
Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove
indagini statistiche e conoscitive sull’handicap e convoca ogni tre anni una
conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap alla quale invita soggetti
pubblici, privati e dei privato sociale che esplicano la loro attività nel
campo dell’assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate.
Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine
di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente. (11)
(11) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

Art. 41-ter. Progetti sperimentali. – 1. Il Ministro per la solidarietà
sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli
interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 dei decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e
la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri
per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di
cui al presente articolo. (12)
(12) articolo aggiunto dal primo articolo della Legge 21 maggio 1998, n. 162.

42. Copertura finanziaria. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il Fondo per
l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati.
2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione
annuale del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti.
3. A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri,
approvati dal Comitato di cui all’articolo 41, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone
handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonché a situazioni di
grave arretratezza di alcune aree.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a
ripartire i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i
servizi, dando priorità agli interventi in favore delle persone handicappate
in situazione di gravità e agli interventi per la prevenzione.
5. Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere
incrementate le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine
e grado oltre i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all’uopo
preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E’ autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le
seguenti finalità:
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui
all’articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei
casi previsti dall’articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all’articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera d);
g) lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per
l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di
secondo grado prevista dall’articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente
prevista dall’articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all’articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi
radiotelevisivi e telefonici previsti all’articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della
commissione di cui all’articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512
milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per
l’integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore
dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsionie del Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando
l’accantonamento “Provvedimenti in favore di portatori di handicap”.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

43. Abrogazioni. – 1. L’articolo 230 del testo unico approvato con regio
decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con
regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed i commi secondo e terzo
dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

44. Entrata in vigore. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Pagina indietro