Testo della legge 68 del 1999.

Legge 12 marzo 1999, n. 68
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23
marzo 1999 – Supplemento Ordinario n. 57)

Capo I
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1
(Collocamento dei disabili)
1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell’inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di
collocamento mirato. Essa si applica:
a) alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che
comportino una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 45 per cento, accertata
dalle competenti commissioni per il
riconoscimento dell’invalidità civile in
conformità alla tabella indicativa delle
percentuali di invalidità per minorazioni e
malattie invalidanti approvata, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 23
novembre 1988, n. 509, dal Ministero della
sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità

b) alle persone invalide del lavoro con un grado
di invalidità superiore al 33 per cento,
accertata dall’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali (INAIL) in base alle
disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui
alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all’ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
2. Agli effetti della presente legge si intendono
per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore
ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione.
Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti
da sordità dalla nascita o prima
dell’apprendimento della lingua parlata.
3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni, 28
luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11
aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29
marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e
massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi
21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403,
le norme per i terapisti della riabilitazione non
vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29,
e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n.270.
Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti
restano altresì ferme le disposizioni di cui agli
articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
4. L’accertamento delle condizioni di disabilità
di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l’inserimento lavorativo
dei disabili, è effettuato dalle commissioni di
cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, secondo i criteri indicati nell’atto di
indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro centoventi giorni
dalla data di cui all’articolo 23, comma 1.
Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e
le modalità per l’effettuazione delle visite
sanitarie di controllo della permanenza dello
stato invalidante.
5. In considerazione dei criteri adottati, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la
verifica della residua capacità lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia
professionale, ai fini dell’accertamento delle
condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la
presentazione di certificazione rilasciata
dall’INAIL.
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l’accertamento delle condizioni di disabilità che
danno diritto di accedere al sistema per
l’inserimento lavorativo dei disabili continua ad
essere effettuato ai sensi delle disposizioni del
testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni.
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti a garantire la conservazione del posto di
lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili
al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.

Art. 2
(Collocamento mirato)
1. Per collocamento mirato dei disabili si intende
quella serie di strumenti tecnici e di supporto
che permettono di valutare adeguatamente le
persone con disabilità nelle loro capacità
lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di
sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi
connessi con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di
lavoro e di relazione.

Art. 3
(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)
1. I datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
2. Per i datori di lavoro privati che occupano da
15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si
applica solo in caso di nuove assunzioni.
3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di
lucro, operano nel campo della solidarietà
sociale, dell’assistenza e della riabilitazione,
la quota di riserva si computa esclusivamente con
riferimento al personale tecnico-esecutivo e
svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di
cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova
assunzione.
4. Per i servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale, il collocamento
dei disabili è previsto nei soli servizi
amministrativi.
5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese
che versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi
per la durata dei programmi contenuti nella
relativa richiesta di intervento, in proporzione
all’attività lavorativa effettivamente sospesa e
per il singolo ambito provinciale.
Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata
della procedura di mobilità disciplinata dagli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, e, nel caso in
cui la procedura si concluda con almeno cinque
licenziamenti, per il periodo in cui permane il
diritto di precedenza all’assunzione previsto
dall’ articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7. Nella quota di riserva sono computati i
lavoratori che vengono assunti ai sensi della
legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive
modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985,
n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

Art. 4
(Criteri di computo della quota di riserva)
1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono
computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati
ai sensi della presente legge ovvero con contratto
a tempo determinato di durata non superiore a nove
mesi, i soci di cooperative di produzione e
lavoro, nonché i dirigenti.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale si applicano le norme
contenute nell’articolo 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n.108.
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 sono considerate unità.
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali
l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta
a procurare loro una prestazione continuativa
corrispondente all’orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all’articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
877, e a quella stabilita dal contratto collettivo
nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che
occupa il disabile a domicilio o attraverso il
telelavoro, sono computati ai fini della copertura
della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza
di infortunio o malattia non possono essere
computati nella quota di riserva di cui
all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della
capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o,
comunque, se sono divenuti inabili a causa
dell’inadempimento da parte del datore di lavoro,
accertato in sede giurisdizionale, delle norme in
materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Per i predetti lavoratori l’infortunio o la
malattia non costituiscono giustificato motivo di
licenziamento nel caso in cui essi possano essere
adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in
mancanza, a mansioni inferiori.
Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi
hanno diritto alla conservazione del più
favorevole trattamento corrispondente alle
mansioni di provenienza.
Qualora per i predetti lavoratori non sia
possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o
inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli
uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1,
presso altra azienda, in attività compatibili con
le residue capacità lavorative, senza inserimento
nella graduatoria di cui all’articolo 8.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738, si applicano anche al personale
militare e della protezione civile.
6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell’inserimento mirato, una adeguata
riqualificazione professionale, le regioni possono
autorizzare, con oneri a proprio carico, lo
svolgimento delle relative attività presso la
stessa azienda che effettua l’assunzione oppure
affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni,
alle associazioni nazionali di promozione, tutela
e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e successive modificazioni, che
abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e
disponibilità, agli istituti di formazione che di
tali associazioni siano emanazione, purché in
possesso dei requisiti previsti dalla legge 21
dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui
all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della
corrispondente assistenza economica ai mutilati ed
invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo
comma dell’articolo 181 del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per
l’assegno di incollocabilità previsto
dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per
l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento
professionale dei lavoratori, di cui all’articolo
62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
attribuita alle regioni, secondo parametri
predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
seguito denominata “Conferenza unificata”.

Art. 5
(Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all’articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia,
che esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dello schema di decreto, e la
Conferenza unificata, sono individuate le mansioni
che, in relazione all’attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici
non economici, non consentono l’occupazione di
lavoratori disabili o la consentono in misura
ridotta. Il predetto decreto determina altresì la
misura della eventuale riduzione.
2. I datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante,
all’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 3.
Sono altresì esentati dal predetto obbligo i
datori di lavoro pubblici e privati del solo
settore degli impianti a fune, in relazione al
personale direttamente adibito alle aree operative
di esercizio e regolarità dell’attività di
trasporto.
3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della
loro attività, non possono occupare l’intera
percentuale dei disabili, possono, a domanda,
essere parzialmente esonerati dall’obbligo
dell’assunzione, alla condizione che versino al
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di
cui all’articolo 14 un contributo esonerativo per
ciascuna unità non assunta, nella misura di lire
25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun
lavoratore disabile non occupato.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1,
sentita la Conferenza unificata e sentite altresì
le Commissioni parlamentari competenti per
materia, che esprimono il loro parere con le
modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i
procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli
obblighi occupazionali, nonché i criteri e le
modalità per la loro concessione, che avviene solo
in presenza di adeguata motivazione.
5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente
articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a
titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento
al 24 per cento su base annua.
La riscossione è disciplinata secondo i criteri
previsti al comma 7.
6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono
adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata.
7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data
di cui all’articolo 23, comma 1, determinano i
criteri e le modalità relativi al pagamento, alla
riscossione e al versamento, al Fondo regionale
per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo
14, delle somme di cui al presente articolo.
8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un’unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto,
portando le eccedenze a compenso del minor numero
di lavoratori assunti in altre unità produttive
della medesima regione.
Per i datori di lavoro privati la compensazione
può essere operata in riferimento ad unità
produttive ubicate in regioni diverse.

Capo II
SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 6
(Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili
e modifiche al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Gli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati
“uffici competenti”, provvedono, in raccordo con i
servizi sociali, sanitari, educativi e formativi
del territorio, secondo le specifiche competenze
loro attribuite, alla programmazione,
all’attuazione, alla verifica degli interventi
volti a favorire l’inserimento dei soggetti di cui
alla presente legge nonché all’avviamento
lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio
delle autorizzazioni, degli esoneri e delle
compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all’attuazione del collocamento
mirato.
2. All’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “maggiormente rappresentative”
sono sostituite dalle seguenti:
“comparativamente più rappresentative”;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“Nell’ambito di tale organismo è previsto un
comitato tecnico composto da funzionari ed
esperti del settore sociale e medico-legale e
degli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell’articolo 4 del presente decreto, con
particolare riferimento alla materia delle
inabilità, con compiti relativi alla valutazione
delle residue capacità lavorative, alla
definizione degli strumenti e delle prestazioni
atti all’inserimento e alla predisposizione dei
controlli periodici sulla permanenza delle
condizioni di inabilità.
Agli oneri per il funzionamento del comitato
tecnico si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa per il
funzionamento della Commissione di cui al comma
1”.

Capo III
AVVIAMENTO AL LAVORO
Art. 7
(Modalità delle assunzioni obbligatorie)
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto
dall’articolo 3 i datori di lavoro assumono i
lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell’articolo 11.
Le richieste sono nominative per:
a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti,
nonché i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e sociali e gli enti da essi promossi;

b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a
50 dipendenti;

c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformità a quanto previsto
dall’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dall’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, salva l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 11 della presente
legge. Per le assunzioni di cui all’articolo 36,
comma 1, lettera a), del predetto decreto
legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, i lavoratori disabili iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 8, comma 2, della
presente legge hanno diritto alla riserva dei
posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo
e fino al cinquanta per cento dei posti messi a
concorso.
3. La Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei
cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul
sistema creditizio e in materia valutaria,
procedono alle assunzioni di cui alla presente
legge mediante pubblica selezione, effettuata
anche su base nazionale.

Art. 8
(Elenchi e graduatorie)
1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1,
che risultano disoccupate e aspirano ad una
occupazione conforme alle proprie capacità
lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco
tenuto dagli uffici competenti; per ogni persona,
l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge,
annota in una apposita scheda le capacità
lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei
posti da assegnare ai lavoratori disabili,
favorendo l’incontro tra domanda e offerta di
lavoro.
Gli uffici competenti provvedono al collocamento
delle persone di cui al primo periodo del presente
comma alle dipendenze dei datori di lavoro.
2. Presso gli uffici competenti è istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che
risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria
sono pubblici e vengono formati applicando i
criteri di cui al comma 4.
Dagli elementi che concorrono alla formazione
della graduatoria sono escluse le prestazioni a
carattere risarcitorio percepite in conseguenza
della perdita della capacità lavorativa.
3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2
sono formati nel rispetto delle disposizioni di
cui agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni.
4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria di cui al comma 2
sulla base dei criteri indicati dall’atto di
indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1,
comma 4.
5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita
all’atto dell’inserimento nell’azienda.

Art. 9
(Richieste di avviamento)
1. I datori di lavoro devono presentare agli
uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all’assunzione dei lavoratori disabili.
2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori
con la qualifica richiesta, o con altra concordata
con il datore di lavoro, gli uffici competenti
avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo
l’ordine di graduatoria e previo addestramento o
tirocinio da svolgere anche attraverso le modalità
previste dall’articolo 12.
3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l’invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al
comma 6 da parte dei datori di lavoro.
4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di
cui all’articolo 11.
I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai
sensi del presente comma hanno diritto alle
agevolazioni di cui all’articolo 13.
5. Gli uffici competenti possono determinare
procedure e modalità di avviamento mediante
chiamata con avviso pubblico e con graduatoria
limitata a coloro che aderiscono alla specifica
occasione di lavoro; la chiamata per avviso
pubblico può essere definita anche per singoli
ambiti territoriali e per specifici settori.
6. I datori di lavoro, pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge
sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un
prospetto dal quale risultino il numero
complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero
ed i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota di riserva di cui all’articolo 3, nonché i
posti di lavoro e le mansioni disponibili per i
lavoratori di cui all’articolo 1.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1,
la periodicità dell’invio dei prospetti e può
altresì disporre che i prospetti contengano altre
informazioni utili per l’applicazione della
disciplina delle assunzioni obbligatorie. I
prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti
documenti amministrativi, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, dispongono la loro
consultazione nelle proprie sedi, negli spazi
disponibili aperti al pubblico.
7. Ove l’inserimento richieda misure particolari,
il datore di lavoro può fare richiesta di
collocamento mirato agli uffici competenti, ai
sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia
stata stipulata una convenzione d’integrazione
lavorativa di cui all’articolo 11, comma 4, della
presente legge.
8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente
articolo, la direzione provinciale del lavoro
redige un verbale che trasmette agli uffici
competenti ed all’autorità giudiziaria.

Art. 10
(Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti)
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente
legge si applica il trattamento economico e
normativo previsto dalle leggi e dai contratti
collettivi.
2. Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le
sue minorazioni.
3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute o di significative variazioni
dell’organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità
delle mansioni a lui affidate con il proprio stato
di salute.
Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di
salute del disabile per verificare se, a causa
delle sue minorazioni, possa continuare ad essere
utilizzato presso l’azienda.
Qualora si riscontri una condizione di
aggravamento che, sulla base dei criteri definiti
dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui
all’articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla
variazione dell’organizzazione del lavoro, il
disabile ha diritto alla sospensione non
retribuita del rapporto di lavoro fino a che
l’incompatibilità persista.
Durante tale periodo il lavoratore può essere
impiegato in tirocinio formativo.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione
di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, integrata a norma dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4,
della presente legge, che valuta sentito anche
l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge.
La richiesta di accertamento e il periodo
necessario per il suo compimento non costituiscono
causa di sospensione del rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso
in cui, anche attuando i possibili adattamenti
dell’organizzazione del lavoro, la predetta
commissione accerti la definitiva impossibilità di
reinserire il disabile all’interno dell’azienda.
4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il
licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei
confronti del lavoratore occupato
obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel
momento della cessazione del rapporto, il numero
dei rimanenti lavoratori occupati
obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all’articolo 3 della presente
legge.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro è tenuto a darne
comunicazione, nel termine di dieci giorni, agli
uffici competenti, al fine della sostituzione del
lavoratore con altro avente diritto all’avviamento
obbligatorio.
6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti
gli uffici competenti, dispone la decadenza dal
diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria
e la cancellazione dalle liste di collocamento per
un periodo di sei mesi del lavoratore che per due
volte consecutive, senza giustificato motivo, non
risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto
di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti
professionali e alle disponibilità dichiarate
all’atto della iscrizione o reiscrizione nelle
predette liste.

Capo IV
CONVENZIONI E INCENTIVI
Art. 11
(Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa)
1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo
dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro
convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di
un programma mirante al conseguimento degli
obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro
si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere convenute vi
sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo
svolgimento di tirocini con finalità formative o
di orientamento, l’assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di
prova più ampi di quelli previsti dal contratto
collettivo, purché l’esito negativo della prova,
qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro convenzioni di integrazione
lavorativa per l’avviamento di disabili che
presentino particolari caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano
ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento
lavorativo dei disabili anche attraverso
convenzioni con le cooperative sociali di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui
all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le
organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali di cui all’articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli
organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti
pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L’organismo di cui all’articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall’articolo 6 della presente legge,
può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di
età e di durata dei contratti di formazione-lavoro
e di apprendistato, per le quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed
al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451. Tali deroghe devono essere giustificate da
specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalità
del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza
e di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento
professionale e degli organismi di cui
all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro
del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento
del percorso formativo inerente la convenzione
di integrazione lavorativa, da parte degli enti
pubblici incaricati delle attività di
sorveglianza e controllo.

Art. 12
(Cooperative sociali)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui all’articolo 3, con le
cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi professionisti, anche se operanti con ditta
individuale, apposite convenzioni finalizzate
all’inserimento temporaneo dei disabili
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
presso le cooperative sociali stesse, ovvero
presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse
di lavoro.
Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell’articolo 6, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa
meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento
dei lavoratori disabili da assumere ai sensi
dell’articolo 3, se il datore di lavoro occupa più
di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato
del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell’aliquota d’obbligo di cui
all’articolo 3 attraverso l’assunzione di cui
alla lettera a)

c) impiego del disabile presso la cooperativa
sociale ovvero presso il libero professionista
di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi
ultimi, per tutta la durata della convenzione,
che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili
di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici
competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
1) l’ammontare delle commesse che il datore di
lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa
ovvero al libero professionista di cui al comma
1; tale ammontare non deve essere inferiore a
quello che consente alla cooperativa stessa
ovvero al libero professionista di cui al comma
1 di applicare la parte normativa e retributiva
dei contratti collettivi nazionali di lavoro,
ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo dei
disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai
sensi del comma 1;

3) l’indicazione del percorso formativo
personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di
cui all’articolo 3 e con le cooperative sociali di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, apposite convenzioni finalizzate
all’inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti
disabili.

Art. 13
(Agevolazioni per le assunzioni)
1. Attraverso le convenzioni di cui all’articolo
11, gli uffici competenti possono concedere ai
datori di lavoro privati, sulla base dei programmi
presentati e nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) la fiscalizzazione totale, per la durata
massima di otto anni, dei contributi
previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni
lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79 per cento o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza
categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni; la medesima
fiscalizzazione viene concessa in relazione ai
lavoratori con handicap intellettivo e psichico,
assunti in base alla presente legge,
indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, previa definizione da parte delle
regioni di criteri generali che consentano di
contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del
10 per cento della quota di loro competenza a
valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e
con indicazione delle modalità di utilizzo delle
risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per
cento, per la durata massima di cinque anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali
relativi ad ogni lavoratore disabile che,
assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa compresa tra
il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni
ascritte dalla quarta alla sesta categoria di
cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di
lavoro per renderlo adeguato alle possibilità
operative dei disabili con riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50 per cento o
per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro
ovvero per la rimozione delle barriere
architettoniche che limitano in qualsiasi modo
l’integrazione lavorativa del disabile.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge,
procedono all’assunzione di disabili.
3. Il datore di lavoro che, attraverso le
convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 11,
assicura ai soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 1 la possibilità di svolgere
attività di tirocinio finalizzata all’assunzione,
per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi,
rinnovabili per una sola volta, assolve per la
durata relativa l’obbligo di assunzione.
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i
tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro,
mediante convenzioni con l’INAIL, e per la
responsabilità civile. I relativi oneri sono posti
a carico del Fondo di cui al comma 4.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per
l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere
dall’anno 2000.
5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti
sottopongono a verifica la prosecuzione delle
agevolazioni di cui al comma 1 del presente
articolo.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a lire
60 miliardi annue a decorrere dall’anno 2000, si
provvede mediante corrispondente utilizzo
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30.
Le somme non impegnate nell’esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di cui all’articolo 23, comma 1,
di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita
la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e
le modalità per la ripartizione fra le regioni
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4,
nonché la disciplina dei procedimenti per la
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.
9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell’adeguatezza delle risorse
finanziarie ivi previste.

Art. 14
(Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)
1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili, di seguito denominato
“Fondo”, da destinare al finanziamento dei
programmi regionali di inserimento lavorativo e
dei relativi servizi.
2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con
legge regionale, in modo tale che sia assicurata
una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei
datori di lavoro e dei disabili.
3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge ed i contributi
versati dai datori di lavoro ai sensi della
presente legge, nonché il contributo di
fondazioni, enti di natura privata e soggetti
comunque interessati.
4. Il Fondo eroga:
a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attività rivolta al sostegno
e all’integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dall’articolo 13, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalità della presente legge.

Capo V
SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 15
(Sanzioni)
1. Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli obblighi di cui
all’articolo 9, comma 6, sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di lire 1.000.000 per ritardato invio del
prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni
giorno di ulteriore ritardo.
2. Le sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono disposte dalle direzioni
provinciali del lavoro e i relativi introiti sono
destinati al Fondo di cui all’articolo 14.
3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche
amministrazioni alle disposizioni della presente
legge, si applicano le sanzioni penali,
amministrative e disciplinari previste dalle norme
sul pubblico impiego.
4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui
insorge l’obbligo di assumere soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1,
per ogni giorno lavorativo durante il quale
risulti non coperta, per cause imputabili al
datore di lavoro, la quota dell’obbligo di cui
all’articolo 3, il datore di lavoro stesso è
tenuto al versamento, a titolo di sanzione
amministrativa, al Fondo di cui all’articolo 14,
di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non
occupato nella medesima giornata.
5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate
ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.

Art. 16
(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili
possono partecipare a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione
pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di
concorso prevedono speciali modalità di
svolgimento delle prove di esame per consentire ai
soggetti suddetti di concorrere in effettive
condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’articolo 3, anche se non versino in stato di
disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi
riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per
singole funzioni, sono abrogate le norme che
richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.

Art. 17
(Obbligo di certificazione)
1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o
intrattengano rapporti convenzionali o di
concessione con pubbliche amministrazioni, sono
tenute a presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che
attesti di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
nonché apposita certificazione rilasciata dagli
uffici competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della presente legge,
pena l’esclusione.

Art. 18
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in
servizio anche se superano il numero di unità da
occupare in base alle aliquote stabilite dalla
presente legge e sono computati ai fini
dell’adempimento dell’obbligo stabilito dalla
stessa.
2. In attesa di una disciplina organica del
diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa
di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in
conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità
riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei
figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per
causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status è
riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre
1981, n. 763, è attribuita in favore di tali
soggetti una quota di riserva, sul numero di
dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati
che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a
un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all’articolo 3, commi 3, 4 e 6,
e all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente
legge.
La predetta quota è pari ad un’unità per i datori
di lavoro, pubblici e privati, che occupano da
cinquantuno a centocinquanta dipendenti.
Le assunzioni sono effettuate con le modalità; di
cui all’articolo 7, comma 1. Il regolamento di cui
all’articolo 20 stabilisce le relative norme di
attuazione.
3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all’articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui
all’articolo 4, comma 5, che alla medesima data
risultino iscritti nelle liste di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
sono avviati al lavoro dagli uffici competenti
senza necessità di inserimento nella graduatoria
di cui all’articolo 8, comma 2.
Ai medesimi soggetti si applicano le disposizioni
dell’articolo 4, comma 6.

Art. 19
(Regioni a statuto speciale e province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze legislative
nelle materie di cui alla presente legge delle
regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 20
(Regolamento di esecuzione)
1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all’articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la
Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell’ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell’attuazione delle disposizioni della presente
legge.

Art. 21
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ogni due anni, entro il 30 giugno,
presenta al Parlamento una relazione sullo stato
di attuazione della presente legge, sulla base dei
dati che le regioni annualmente, entro il mese di
marzo, sono tenute ad inviare al Ministro stesso.

Art. 22
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;

b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.
466;

c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981,
n. 763;

d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.
302;

Art. 23
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma
4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo
periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in
vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le restanti disposizioni della presente legge
entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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